TRIESTE – Inizio in salita per PCS Newco srl, la società mista pubblico-privato, al momento unico esempio nei porti italiani, per lo sviluppo e la gestione dei servizi di digitalizzazione di un’Autorità di sistema portuale.
La Corte dei conti, Sezione del controllo sugli enti, ha infatti reso parere negativo sulla delibera del 27 febbraio 2025 in merito alla costituzione della società.
L’Authority considera normale la procedura e ha già iniziato la valutazione del parere per scrivere e recapitare ai magistrati contabili le controdeduzioni, considerato che le critiche alla delibera riguardano soprattutto carenze documentali.

In particolare, la Corte dei conti la decisione dell’Authority non motivi la reale esigenza di ricorrere allo strumento societario per lo svolgimento delle attività del Sinfomar (la piattaforma finora utilizzata per la digitalizzazione delle attività portuali). Si contesta anche la poca chiarezza sull’effettivo risparmio di spesa e su quale reale efficientamento si dovrebbe ottenere attraverso la costituzione di una società mista. Per quanto riguarda la scelta del socio privato (Circle Group), la Corte dei conti ricorda che la gara si è già conclusa “per l’importo di euro 5.814.000”. “Questa somma parrebbe essere il prezzo finale di aggiudicazione; sennonché nessuna informazione è fornita circa l’assetto proprietario della piattaforma Sinfomar in seguito alla costituzione della PCS Newco s.r.l.” scrivono i giudici nella determinazione.
Allo stesso modo, si chiedono ulteriori informazioni sulle specifiche linee del progetto e sul contesto di mercato, sottolineando la mancanza di analisi sulla “fattibilità dell’iniziativa, sulla base di previsioni di ricavi e costi, attività e passività, disponibilità liquide generate dall’attività operativa, di investimento o di finanziamento”. Manca inoltre, sempre secondo il parere della Corte dei conti, un business plan.
Diversi gli appunti anche sui criteri di scelta del socio privato, che non sono stati indicati in delibera. “… né è stata prodotta documentazione valutabile, non essendovi luogo, pertanto, a disporre alcuna integrazione in sede istruttoria” scrivono i giudici contabili. Infine, a parte i dati identificativi del socio privato, “non si evincono dall’atto deliberativo una serie di dati ritenuti essenziali dall’art. 7 cit., ossia: il comune ove avrà sede la società nonché quelli ove saranno ubicate le eventuali sedi secondarie; l’ammontare totale del capitale sociale; il conferimento a carico del socio privato; le norme relative al funzionamento della società, con indicazione di quelle concernenti l’amministrazione e la rappresentanza; le persone cui sarà affidata l’amministrazione nonché l’eventuale soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti” scrivono ancora i giudici della Corte.